Sez. 5, Sentenza n. 14279 del 30/10/2000 (Rv. 541301 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - USUFRUTTO - TASSA DI CONSOLIDAZIONE | Applicabilità - Criteri - Portata.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - USUFRUTTO - TASSA DI CONSOLIDAZIONE
La cosiddetta imposta di consolidazione, cioè l'imposta Applicabile - in base ai criteri dettati in materia di registro dal R.D. n. 3269 del 1923, di successioni dal R.D. n. 3270 del 1923 - alle riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, imposta venuta meno a seguito dei d.P.R. n. 634 del 1972 e n. 637 del 1972 (che non prevedono più, come non lo prevedono i vigenti Testi unici, tale forma di imposizione), colpiva il fatto della "riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà" (art. 21 della legge di registro). Tale imposta sorgeva al momento stesso in cui si attuava la separazione tra proprietà ed usufrutto, con rinvio della sola esazione al successivo momento della cessazione dell'usufrutto, colpendo cioè, come residuo del tributo dovuto per il trasferimento della piena proprietà, gli effetti potenziali dell'atto originario.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 20, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)