Sez. 1, Sentenza n. 786 del 05/02/1985 (Rv. 438985 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - NUDA PROPRIETÀ - RIUNIONE DELL'USUFRUTTO - TASSAZIONE - ACQUISTO DELLA NUDA PROPRIETÀ ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 634 - RIUNIONE DELL'USUFRUTTO ALLA NUDA PROPRIETÀ IN EPOCA SUCCESSIVA - ARTT. 20 E 21 R.D. 30 DICEMBRE 1923 N. 3269 - APPLICABILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - NUDA PROPRIETÀ - RIUNIONE DELL'USUFRUTTO - TASSAZIONE - ACQUISTO DELLA NUDA PROPRIETÀ ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 634 - RIUNIONE DELL'USUFRUTTO ALLA NUDA PROPRIETÀ IN EPOCA SUCCESSIVA - ARTT. 20 E 21 R.D. 30 DICEMBRE 1923 N. 3269 - APPLICABILITÀ.*
In tema d'imposta di registro, le Disposizioni degli artt. 20 e 21 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, circa la tassazione della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, trovano applicazione, con riguardo ad atto di acquisto della nuda proprietà anteriore alla nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, anche quando la suddetta riunione si sia verificata in epoca successiva, senza che possano invocarsi le Disposizioni transitorie di cui all'art. 77 del citato d.P.R. n. 634 del 1972, tenuto conto che il suddetto acquisto determina l'insorgere dell'Obbligo dell'imposta di registro su tutto il valore della proprietà piena, anche se il pagamento, per la parte attinente al valore dell'usufrutto, viene differito al momento della consolidazione, e che, quindi, il trattamento fiscale di quest'ultima non integra una nuova imposizione, ma si correla sempre a quell'atto, restando assoggettato alle norme all'epoca in vigore. (V 3031/79, mass n 399380).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 20, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 41 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 45, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 77 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)