Sez. 3, Sentenza n. 5030 del 20/05/1998 (Rv. 515603 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - DIRITTI - SPESE ANTICIPATE E COMPENSI ACCESSORI | Attività giudiziale svolta dal mandatario non autorizzata dal mandante - Prestazione accessoria - Non configurabilità - Diritto alla ripetizione delle spese - Insussistenza.
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - DIRITTI - SPESE ANTICIPATE E COMPENSI ACCESSORI
Il contratto di spedizione concreta un mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Non costituisce prestazione accessoria al contratto l'attività giudiziale svolta dal mandatario - attività in concreto non concertata o autorizzata dal mandante - per affrontare un giudizio in proprio, in relazione ad una garanzia assunta dallo stesso, con l'autorizzazione della mandante. Consegue che le spese di tale attività sopportate dallo spedizioniere non soggiacciono alla regola della ripetizione ai sensi degli artt. 1720, primo comma e 1740 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)