Sez. 3, Sentenza n. 1272 del 29/01/2003 (Rv. 560062 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Trasporto internazionale di merci su strada - Inserimento della clausola di assegno - Mandato - Configurabilità - Contratto concluso dallo spedizioniere con il vettore - Omessa riscossione del prezzo da parte del vettore - Azione del venditore nei confronti del vettore - Configurabilità - Legittimazione dello spedizioniere ad agire nei confronti del vettore - Sussistenza - Limiti.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE
In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'inserimento della clausola di assegno nel contratto di trasporto dà luogo ad un mandato, sicché, quando il contratto è concluso, con il vettore, dallo spedizioniere, in nome proprio, ma per conto del venditore delle cose e creditore del prezzo, così come lo spedizioniere assume la posizione del mittente nel contratto di trasporto, così, se il contratto di trasporto presenta la predetta clausola, egli può assumere, rispetto al vettore, la posizione di mandante nel mandato ad incassare. Ne consegue che il venditore della merce e creditore del prezzo, in base all'art. 1705, secondo comma, cod. civ., può agire nei confronti del vettore per l'importo dell'assegno, dopo che il vettore ha consegnato la merce senza esigerne il pagamento, sostituendosi in tal modo nell'esercizio dei diritti inerenti al rapporto sorto tra lo spedizioniere e il vettore per effetto dell'esecuzione del mandato da parte dello spedizioniere. Quest'ultimo peraltro, sino a quando il mandante non eserciti direttamente quei diritti nei confronti del vettore, resta legittimato ad agire nei confronti del vettore in quanto parte del contratto di trasporto e del mandato che vi accede, relativo all'importo dell'assegno non riscosso dal vettore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1692, Legge 06/12/1960 num. 1621 art. 21, Cod. Civ. art. 1717, Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 1698
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)