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Sez. 4, Ordinanza n. 460 del 10/02/1978 Cc. (dep. 01/06/1978) Rv. 139240 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA - VALUTAZIONE DI CARATTERE DISCREZIONALE - APPLICAZIONE DELLA REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DELLA ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139240-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA - VALUTAZIONE DI CARATTERE DISCREZIONALE - APPLICAZIONE DELLA REVOCA DA PARTE DEL GIUDICE DELLA ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Poiche al giudice della esecuzione non e consentito adottare provvedimenti che richiedano valutazioni di carattere discrezionale, egli non puo revocare la sospensione condizionale della pena quando rilevi la sussistenza di altra condanna per delitto anteriormente commesso se le pene cumulate non superino la misura stabilita nell'art 163 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)