Sez. 2, Sentenza n. 1715 del 03/05/1983 Cc. (dep. 31/05/1983) Rv. 159311 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REVOCA PER DELITTO ANTERIORMENTE COMMESSO - DISCREZIONALITÀ - COMPETENZA DEL GIUDICE DI COGNIZIONE - SUSSISTENZA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - REVOCA PER DELITTO ANTERIORMENTE COMMESSO - DISCREZIONALITÀ - COMPETENZA DEL GIUDICE DI COGNIZIONE - SUSSISTENZA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE.*
La revoca della sospensione condizionale della pena per delitto anteriormente commesso, ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod. pen., è provvedimento discrezionale di Competenza del giudice di cognizione, al quale, una volta esaurito il giudizio di cognizione, non può sostituirsi il giudice dell'esecuzione, cui non spettano poteri di valutazione discrezionale nell'ambito della propria Competenza funzionale, limitata ai casi di revoca di diritto. (V mass n 151627; (V mass n 151469; (Conf mass n 133643; (Conf mass n 139240).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)