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Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 21/06/1988 (Rv. 459289 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI MERO RINVIO (DIVIETO) - CONTROVERSIE IN TEMA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - ASSOGGETTAMENTO AL PREDETTO RITO - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE A SEGUITO DELL'ASSENZA DI TUTTE LE PARTI - COMUNICAZIONE DEL RINVIO - CONSEGUENZE - MERA IRREGOLARITÀ PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1988-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459289-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI MERO RINVIO (DIVIETO) - CONTROVERSIE IN TEMA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - ASSOGGETTAMENTO AL PREDETTO RITO - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE A SEGUITO DELL'ASSENZA DI TUTTE LE PARTI - COMUNICAZIONE DEL RINVIO - CONSEGUENZE - MERA IRREGOLARITÀ PROCESSUALE.*

Nel rito del lavoro (cui, in virtù del rinvio operato dagli artt. 46 e 74 della legge n. 392 del 1978, sono soggette anche le controversie in tema di locazione di immobili urbani) non sono applicabili gli artt. 181, secondo comma, e 309 cod. proc. civ. e, pertanto, è vietato, ove non ricorra la necessità di rinnovare la notificazione del ricorso ex art. 291 cod. proc. civ., il rinvio dell'udienza di discussione, anche se siano assenti le parti ritualmente costituite in giudizio. Tuttavia, la fissazione di una nuova udienza di discussione per l'assenza delle parti costituite, ove alle medesime sia data, ai sensi del primo comma del citato art. 181, debita comunicazione del rinvio, rappresenta una mera irregolarità processuale, che non determina alcuna nullità degli Atti processuali. (V 2412/88, mass n 458187; (V 55/86, mass n 443694).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)