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Sez. L, Sentenza n. 55 del 07/01/1986 (Rv. 443694 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI MERO RINVIO (DIVIETO) - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE A SEGUITO DELL'ASSENZA DI TUTTE LE PARTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443694-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI MERO RINVIO (DIVIETO) - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE A SEGUITO DELL'ASSENZA DI TUTTE LE PARTI - CONSEGUENZE.*

Nel rito del lavoro, in cui sono vietate le udienze di mero rinvio (art. 420, ultimo comma, cod. proc. civ.) con la conseguente inapplicabilità degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., l'eventuale fissazione di una nuova udienza di discussione a seguito dell'assenza di tutte le parti contendenti, determina una mera irregolarità processuale, ma non la nullità dei successivi Atti processuali posti in essere senza violazione della garanzia del contraddittorio e del correlato principio dell'art. 101 cod. proc. civ.. (V 6951/82, mass n 424613).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)