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Sez. 1, Sentenza n. 5950 del 10/11/1981 (Rv. 416729 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DEGLI ATTI DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1981-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416729-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DEGLI ATTI DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*

Il principio secondo cui in tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale qualora il giudice di primo grado non abbia disposto il deposito degli Atti ai sensi dell'art. 274 comma terzo cod. civ., il giudice di gravame provvede direttamente al deposito, non ricorrendo le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. per la rimessione al primo giudice, non è applicabile quando malgrado tale omissione non si sia verificata - per le modalità della vicenda processuale - alcuna violazione dei principi di difesa e di rispetto del contraddittorio, per essere stata la documentazione non depositata già conosciuta ed esaminata dalla controparte, con la conseguenza che, in tale ipotesi il giudice del gravame legittimamente decide il reclamo senza alcuna altra attività istruttoria. (V 4285/80, mass n 408150; (V 471/77, mass n 384023).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)