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Sez. 1, Sentenza n. 4285 del 05/07/1980 (Rv. 408150 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - MANCATO DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA O MANCATA INDAGINE PREVISTA DALL'ART 274 COD CIV - DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE PER DECADENZA - IMPUGNAZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*
Stato
decisa il 1980-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408150-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - MANCATO DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA O MANCATA INDAGINE PREVISTA DALL'ART 274 COD CIV - DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITA DELL'AZIONE PER DECADENZA - IMPUGNAZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*

Il principio del doppio grado di giurisdizione non comporta necessariamente che la causa e le singole questioni che ne sono oggetto vengano in concreto decise due volte dai giudici diversi. Ne consegue che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternita o di maternita, qualora il giudice di primo grado non abbia disposto il deposito degli Atti ai sensi del terzo comma dell'art 274 cod civ o non abbia nemmeno compiuto l'indagine prevista dalla norma suddetta limitandosi a dichiarare l'improponibilita dell'Azione per decadenza, il giudice di gravame, che rilevi la nullita o l'errore in cui si sia incorsi nella precedente fase, non deve rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo le ipotesi tassativamente previste dagli artt 353 e 354 cod proc civ - ma puo compiere direttamente l'inchiesta sommaria prevista dalla legge ai fini della delibazione dell'ammissibilita dell'Azione. (Conf 471/77, mass n 384023).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)