Sez. 5, Sentenza n. 21133 del 09/03/2018 Ud. (dep. 11/05/2018) Rv. 273131 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE | Fatto ingiusto altrui - Illecito codificato - Necessità - Esclusione - Violazione di regole di civile convivenza - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE
In tema di ingiuria e diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen. sussiste, non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che integrasse l'esimente in parola l'intenzione di un datore di lavoro di procedere al licenziamento di alcuni dipendenti, in conseguenza del cui annuncio l'imputato, nel corso di un'assemblea sindacale, aveva adoperato espressioni offensive all'indirizzo del medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)