Sez. 5, Sentenza n. 9907 del 16/12/2011 Ud. (dep. 14/03/2012) Rv. 252948 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE | Fatto ingiusto altrui - Illecito civile o penale - Necessità - Esclusione - Violazione di regole di civile convivenza - Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE
In tema di ingiuria e diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale, sovvertendo la statuizione di condanna del primo giudice, ha ritenuto provocatorio il comportamento della persona offesa, dirigente di un'azienda in cui lavorava la moglie dell'imputato, in ragione di espressioni irriguardose proferite all'indirizzo della dipendente, cui aveva fatto riscontro la reazione del marito di quest'ultima sostanziatasi nell'immediato inoltro ad un blog di mail sferzante nei confronti della predetta dirigente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)