diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 34657 del 07/10/2025 Cc. (dep. 23/10/2025) Rv. 288688-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata “de plano” dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288688-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'

In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di depositare uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, non trova applicazione con riguardo al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'atto di appello, pronunciata "de plano" ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)