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Sez. 2, Sentenza n. 25419 del 16/05/2024 Cc. (dep. 27/06/2024) Rv. 286466-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata “de plano” dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286466-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'

In tema di impugnazioni, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)