diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 11726 del 16/11/2023 Cc. (dep. 20/03/2024) Rv. 286180-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità nel procedimento di prevenzione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286180-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

Non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia della inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l'applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)