Sez. 5, Sentenza n. 6350 del 03/05/2002 (Rv. 554087 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Ricorso proposto da una società - Procura in calce o a margine - Sottoscrizione del soggetto conferente - Illeggibilità - Conseguenze - Validità della procura - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario e con riguardo alla ipotesi di ricorso proposto da una società, la illeggibilità della sottoscrizione della procura al difensore, conferita ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non determina l'invalidità della procura stessa, quando dagli atti - ed in particolar modo nel caso di contestualità tra procura speciale ed atto processuale che la contiene - sia dato comunque desumere che la sottoscrizione è stata apposta da persona della quale, nel contesto dell'atto stesso, è indicato il nome ed il cognome e che è dichiarata essere investita del potere di rappresentanza della società.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)