Sez. 3, Sentenza n. 9678 del 03/10/1997 (Rv. 508535 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE | Limiti dei massimali - Adeguamento - Retroattività - Esclusione - Riferimento per i limiti di garanzia all'epoca del sinistro - Necessità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, non può attribuirsi efficacia retroattiva ai provvedimenti amministrativi di adeguamento ai valori monetari correnti dei massimali fissati dalla tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, posto che altrimenti l'assicuratore si vedrebbe esposto al rischio di pagare somme sproporzionate rispetto ai premi percepiti, con evidente stravolgimento dell'equilibrio contrattuale; ne consegue che il massimale di riferimento è quello vigente al momento del sinistro, non quello, eventualmente aggiornato, vigente all'epoca della liquidazione del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)