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Sez. 1, Sentenza n. 2938 del 04/04/1997 (Rv. 503497 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Ritardato pagamento di somme dovute dalle U.S.L. al farmacista per forniture di medicinali - Assimilabilità del farmacista ad un imprenditore - Limiti - Conseguenze - Risarcimento del danno - Liquidazione in via equitativa - Riferimento ad indici diversi da quelli I.S.T.A.T. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503497-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

Al farmacista in quanto soggetto inquadrabile nella categoria di coloro che svolgono attività economica, abbisognevole di liquidità, anche se non imprenditore in senso stretto, compete il risarcimento del danno per il ritardato pagamento da parte delle U.S.L. del credito maturato per la fornitura di medicinali, nella misura della differenza fra gli interessi moratori e la svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 cod. civ; quest'ultima peraltro in relazione alla duplice qualità, di imprenditore e di professionista, di tale soggetto (qualità comportante che le somme di cui egli viene in possesso nello svolgimento della propria attività, debbano considerarsi solo in parte destinate alla stessa, comprendendo esse anche il guadagno professionale) può essere calcolata dal giudice in via equitativa, facendo ricorso ad indici diversi da quelli dell'I.S.T.A.T., quando non vi siano elementi di prova circa la quota di delle somme tardivamente corrisposte da ritenersi riferibile all'attività commerciale del farmacista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)