Sez. 1, Sentenza n. 5342 del 04/12/1989 (Rv. 464468 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI E ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE - CREDITI DEI FARMACISTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - DELIBERA REGIONALE DI OPZIONE PER IL PAGAMENTO DIRETTO - INCIDENZA SULLE POSIZIONI DEBITORIE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI E ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - IN GENERE - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE - CREDITI DEI FARMACISTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA - DELIBERA REGIONALE DI OPZIONE PER IL PAGAMENTO DIRETTO - INCIDENZA SULLE POSIZIONI DEBITORIE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
In tema di crediti dei farmacisti per assistenza farmaceutica prestata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, la deliberazione con la quale la regione, in conformità delle previsioni dell'art. 27 quinto comma della legge 27 dicembre 1983 n. 730 (legge finanziaria dello stato per il 1984), opti per un sistema di pagamento diretto dei farmacisti medesimi (al fine di assicurare un riscontro centralizzato dei dati e l'esatta liquidazione delle relative spettanze), opera sul piano interno ed organizzativo, non implica espromissione od accollo, né altrimenti incide sulle posizioni debitorie, che restano in via esclusiva a carico delle USL, pure con riguardo alle conseguenze dell'eventuale inadempienza (senza che possa invocarsi un difetto d'imputabilità dell'inadempimento per fatto della regione, salvo rivalsa nei rapporti fra i due enti).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 28 CORTE COST., Legge 27/12/1983 num. 730 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)