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Sez. 3, Sentenza n. 10734 del 11/08/2000 (Rv. 539538 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Farmacista - Diritto alla rivalutazione monetaria ex art. 1224 cod.civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539538-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

Il farmacista, pur se non può essere considerato imprenditore in senso stretto, deve tuttavia essere inquadrato nella categoria di coloro che svolgono attività economica abbisognevole di liquidità e, quindi, di ricorso al finanziamento bancario, per cui ha diritto alla rivalutazione monetaria ex art. 1224 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)