Sez. L, Sentenza n. 14507 del 29/09/2003 (Rv. 567240 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente - Valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento irrogato - Criteri - Mancanza o particolare tenuità del danno patrimoniale - Irrilevanza - Idoneità dell'illecito a pregiudicare il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente - Decisività - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti. (In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa motivato dalla appropriazione da parte del dipendente, autista di una azienda pubblica di trasporti, di 25 litri di gasolio sottratti all'automezzo a lui affidato, in quanto, anche se l'azione in sè non aveva comportato conseguenze economiche di rilievo per la società datrice di lavoro, incideva in modo diretto ed immediato sul vincolo fiduciario caratterizzante lo specifico rapporto di lavoro, trattandosi di fatti commessi dal lavoratore approfittando della mansione assegnata e con modalità che denotavano premeditazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)