Sez. L, Sentenza n. 14567 del 27/12/1999 (Rv. 532533 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente - Valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento irrogato - Criteri - Mancanza o particolare tenuità del danno patrimoniale - Irrilevanza - Idoneità dell'illecito a porre in dubbio la futura osservanza dei doveri incombenti sul lavoratore - Decisività - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sproporzionata alla reale entità dell'addebito, in considerazione del modesto valore venale dei beni sottratti all'azienda datrice di lavoro, l'irrogazione della sanzione espulsiva nei confronti di un pilota di aeromobile cui era stato addebitato di essersi impossessato di due ricetrasmittenti dell'azienda stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)