Sez. L, Sentenza n. 16291 del 19/08/2004 (Rv. 575990 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Mancanza del lavoratore - Valutazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Il licenziamento per giusta causa può considerarsi legittimo soltanto se, valutata in concreto ogni circostanza, la mancanza del lavoratore sia di tale gravità da far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, che si sostanzia nell'aspettativa di una parte circa il comportamento dell'altra parte, e presuppone una prognosi favorevole relativamente al puntuale adempimento di tutti gli obblighi che derivano dal contratto stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito che confermava la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente dell'ente poste trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga "leggera", della quale non risultava fare uso personale, in quanto il fatto che egli svolgesse mansioni a diretto contatto con il pubblico, in un piccolo centro rendeva fondati i timori della società, esercente il servizio postale, di diffusione della droga all'intero dell'ambiente lavorativo o tra gli utenti del servizio).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)