Sez. U, Sentenza n. 19448 del 10/09/2009 (Rv. 609213 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Censura di omessa pronuncia - Art. 204 r.d. n. 1775 del 1933 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI
Ai sensi dell'art. 204 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle acque) - che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche abbia omesso di pronunciarsi su di una domanda, l'impugnazione esperibile non è il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, previsto dagli artt. 200-202 del medesimo t.u., bensì l'istanza di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)