Sez. U, Sentenza n. 505 del 12/01/2011 (Rv. 615338 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Censura di extrapetizione - Art. 204 r.d. n. 1775 del 1933 - Rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura del 1865 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI
Ai sensi dell'art. 204 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle acque) - che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale superiore delle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l'impugnazione esperibile è l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, di cui ai successivi artt. 200 - 202 dello stesso t.u., esperibile, invece, in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest'ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)