Sez. 3, Sentenza n. 2442 del 18/06/1975 (Rv. 376331 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - A MEZZO POSTA - PROVA DEL RICEVIMENTO - NECESSITA - MANCANZA - TERMINE - DECORRENZA - DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - A MEZZO POSTA - PROVA DEL RICEVIMENTO - NECESSITA - MANCANZA - TERMINE - DECORRENZA - DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.*
La comunicazione della sentenza da parte del cancelliere si perfeziona, a norma degli artt 136 cod proc civ e 45 disp att cod proc civ, con l'acquisizione della notizia avutane dal destinatario, con la conseguenza che, qualora il biglietto di cancelleria sia rimesso per posta in piego raccomandato, non basta a dar la prova di tale perfezionamento la sola inserzione in fascicolo della ricevuta di spedizione della raccomandata, ma e necessaria l'attestazione del ricevimento. Pertanto, in Mancanza di tale attestazione, l'istanza di regolamento deve considerarsi ritualmente proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. (Conf 1732/72, mass n 358659).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)