Sez. U, Sentenza n. 1732 del 06/06/1972 (Rv. 358659 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - TERMINI - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - PERFEZIONAMENTO - COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA - ATTESTAZIONE DEL RICEVIMENTO - NECESSITA - MANCANZA - OSSERVANZA DEL TERMINE DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - TERMINI - COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - PERFEZIONAMENTO - COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA - ATTESTAZIONE DEL RICEVIMENTO - NECESSITA - MANCANZA - OSSERVANZA DEL TERMINE DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.*
La comunicazione della sentenza da parte del cancelliere si perfeziona, a norma artt 136 cod proc civ e 45 disp att stesso codice, con l'acquisizione della notizia della comunicazione da parte del destinatario. Consegue che qualora il relativo biglietto di cancelleria sia rimesso per posta in piego raccomandato, non basta a dar prova di tale perfezionamento la sola inserzione in fascicolo della ricevuta della raccomandata, ma e necessaria l'attestazione del ricevimento. Pertanto, in tema di regolamento di Competenza, in Mancanza di tale attestazione, l'istanza per regolamento deve considerarsi ritualmente proposta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. (applicazione del principio ad un regolamento di giurisdizione convertito in regolamento di Competenza). (V 1609'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)