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Sez. 3, Sentenza n. 18227 del 06/06/2026 (Rv. 679141-02)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Accesso - Presupposti - Estraneità del beneficiario ad ambienti mafiosi - Necessità - L. n. 122 del 2016 - Applicazione alle istanze anteriori non ancora definite - Violazione del principio di irretroattività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679141-02

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, tra i presupposti necessari per l'accesso vi è quello della totale estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali che, ancorché espressamente codificato solo dalla l. n. 122 del 2016, deve ritenersi immanente alla ratio della disciplina originaria, sicché la sua applicazione alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della novella non integra violazione dei principi di irretroattività e di legittimo affidamento.

Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 com. 3, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 3, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1 com. 2 lett. B, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 15 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)