Sez. 2, Sentenza n. 5462 del 20/01/1984 Ud. (dep. 12/06/1984) Rv. 164767 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - IMPUTATO MINORENNE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ORDINE DI CATTURA EQUIPOLLENTE - OBBLIGO DI NOTIFICA O AVVISO ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ DEI GENITORI - INSUSSISTENZA.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - IMPUTATO MINORENNE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ORDINE DI CATTURA EQUIPOLLENTE - OBBLIGO DI NOTIFICA O AVVISO ALL'ESERCENTE LA POTESTÀ DEI GENITORI - INSUSSISTENZA.*
Nel caso di procedimento a carico di imputato minorenne, colpito da ordine di cattura (equipollente alla comunicazione giudiziaria), l'Obbligo di inviare comunicazione giudiziaria anche all'esercente la potestà genitoriale o la tutela sul minore non comporta alcun Obbligo di notifica o avviso al detto esercente del provvedimento restrittivo della libertà personale, atto destinato a rimanere segreto e pertanto da notificare al solo imputato, salvo il diritto di ogni legittimato (difensore, genitore) di avere copia dell'atto stesso già notificato o eseguito. (V mass n 151730; (V mass n 148650).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 243, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)