Sez. 2, Sentenza n. 6904 del 12/02/1988 Ud. (dep. 13/06/1988) Rv. 178571 - 01
ATTO E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - AI GENITORI ESERCENTI LA POTESTÀ SU FIGLI MINORI - OMISSIONE - NOTIFICA DEL DECRETO DI PERQUISIZIONE O CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO - SANABILITÀ DELL'OMISSIONE - ESCLUSIONE - EFFETTO.*
ATTO E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - AI GENITORI ESERCENTI LA POTESTÀ SU FIGLI MINORI - OMISSIONE - NOTIFICA DEL DECRETO DI PERQUISIZIONE O CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO - SANABILITÀ DELL'OMISSIONE - ESCLUSIONE - EFFETTO.*
La omissione della prescritta comunicazione giudiziaria ai genitori esercenti la potestà su figli minori, imputati di reato, non è sanata dalla notifica del decreto di perquisizione o, comunque, dall'avvenuta conoscenza da parte dei genitori predetti del provvedimento con l'effetto che trattandosi di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio resta travolto tutto il procedimento penale, anche se giunto alla sentenza di secondo grado. (V mass n 123983 sulla non necessità; (V mass n 148650 per l'equipollenza di Atti informativi come il mandato di comparizione per il minore; con (V mass n 164767 come equipollente il mandato di cattura).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)