Sez. 1, Sentenza n. 888 del 21/03/1968 (Rv. 332221 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DENUNCIA DI OMESSO ESAME DI QUESTIONE ASSORBITA - INAMMISSIBILITA - RIPROPONIBILITA DELLA QUESTIONE IN SEDE DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DENUNCIA DI OMESSO ESAME DI QUESTIONE ASSORBITA - INAMMISSIBILITA - RIPROPONIBILITA DELLA QUESTIONE IN SEDE DI RINVIO.*
E inammissibile, per difetto dell'interesse determinato dalla soccombenza, il ricorso incidentale col quale si denunci l'omesso esame di una questione, che il giudice di merito non ha esaminato, perche assorbita dall'accoglimento di una tesi principale e che, in ipotesi di Cassazione della sentenza impugnata, per accoglimento del ricorso principale, puo essere riproposta dinanzi al giudice di rinvio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)