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Sez. 1, Sentenza n. 975 del 10/04/1970 (Rv. 346448 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DENUNCIA DI OMESSO ESAME DI UNA QUESTIONE ASSORBITA - RIPROPONIBILITA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346448-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DENUNCIA DI OMESSO ESAME DI UNA QUESTIONE ASSORBITA - RIPROPONIBILITA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

E inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale con il quale si denunzi l'omesso esame di una questione che il giudice di merito non ha esaminato perche assorbita dall'accoglimento di una tesi principale, e che, in ipotesi di Cassazione della decisione impugnata, puo essere, pertanto, riproposta davanti al giudice di rinvio. (Conf 888-68, massima n 332221' V 46-70, massima n 344687' 1516-69, massima n 340353).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)