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Sez. 1, Sentenza n. 8801 del 21/07/1992 (Rv. 478286 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Termini | Occupazione temporanea e d'urgenza - Disciplina ex art. 20, primo comma, legge 1971 n. 865 - Applicazione - Occupazione - Momento iniziale - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1992-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478286-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Termini

In tema di occupazione temporanea e d'urgenza del fondo espropriando, ed al fine dell'applicazione dell'art. 20 primo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, che prevede l'inefficacia del decreto autorizzativo ove l'occupazione non segua entro tre mesi, occorre fare riferimento al momento della immissione dell'occupante nel possesso del bene, non a quello dell'inizio dei lavori (rilevante ai diversi fini dell'art. 1 terzo comma della legge 3 gennaio 1978 n. 1, che prevede l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza in caso di mancato inizio dell'opera entro un triennio).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)