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Sez. 1, Sentenza n. 6491 del 02/04/2004 (Rv. 571754 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Decorrenza - Determinazione - Criteri - Momenti del "dimensionamento", della redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571754-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In tema di occupazione temporanea e d'urgenza di un immobile espropriando, il periodo di occupazione legittima decorre dal momento della effettiva immissione in possesso del beneficiario dell'occupazione, che si verifica, di regola, in conseguenza del c.d. "dimensionamento" - consistente nell'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti e nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel momento il possesso dell'area s'intende trasferito all'amministrazione espropriante - costituendosi, per effetto di tali comportamenti, una impossibilità giuridica dell'ulteriore godimento dell'immobile da parte del proprietario. Dalla stessa data decorre - per le occupazioni regolate dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971, quanto al termine di tre mesi entro il quale l'occupazione deve essere posta in essere a seguito del relativo decreto - anche il diritto alla corrispondente indennità (il quale postula che il proprietario abbia effettivamente perduto la disponibilità del bene), mentre, per un verso, l'indisponibilità giuridica che consegue alla pronuncia del decreto (sia pure limitata al periodo entro il quale deve avvenire la effettiva immissione in possesso) può costituire presupposto per il riconoscimento di un indennizzo, in favore del proprietario dell'immobile, soltanto ove quest'ultimo fornisca la dimostrazione dell'esistenza di un reale pregiudizio (quale, ad esempio, quello derivante dall'impossibilità di alienazione del bene in presenza di concrete possibilità) e, per altro verso, tanto l'operazione della redazione dello stato di consistenza, quanto quella della formale immissione in possesso dell'occupante, pur risultante da un verbale redatto dalla stessa amministrazione o da suoi incaricati, ma rimasto senza pratica attuazione, non acquistano rilevanza ai fini del mancato godimento dell'immobile, anche se la formale redazione di un verbale di immissione in possesso, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione, non resta priva di rilevanza, giacché essa fa presumere che il beneficiario dell'occupazione stessa si sia effettivamente impossessato dell'immobile, con la conseguenza ulteriore che, in tal caso, incombe su di lui l'onere di provare la mancata esecuzione del provvedimento di occupazione, essendo altrimenti tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione proprio da tale momento.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)