Sez. 1, Sentenza n. 6822 del 13/07/1998 (Rv. 517146 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Occupazione temporanea e d'urgenza - Disciplina ex art. 20 legge n. 865 del 1971 - Occupazione - Momento iniziale - Accertamento - Criteri.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI
In tema di occupazione temporanea e d'urgenza ed ai fini dell'applicazione dell'art. 20 legge n. 865 del 1971 prevedente l'inefficacia del decreto autorizzativo ove l'occupazione non segua entro tre mesi, per occupazione deve intendersi la presa di possesso del bene espropriando, non l'installazione in concreto di un cantiere e l'inizio dei lavori di materiale trasformazione del bene e di realizzazione dell'opera pubblica, atteso che la norma non fa riferimento all'inizio dei lavori, rilevante invece ai diversi fini di cui all'art. 1 legge n. 1 del 1978, che prevede l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità in caso di mancato inizio dell'opera entro un triennio.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)