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Sez. U, Sentenza n. 6663 del 02/06/1992 (Rv. 477488 - 01)

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Sentenze impugnabili - In genere | Rito vigente anteriormente alla legge n. 353 del 1990 - Impugnazione ex art. 395 cod. proc. civ. nei limiti di cui alle sentenze n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991 della Corte Costituzionale - Provvedimenti della Corte di Cassazione - Ordinanze ex art. 375 cod. proc. civ. - Estensione.
Stato
decisa il 1992-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477488-01

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Sentenze impugnabili - In genere

Con riguardo al rito vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. - nei limiti risultanti dalla parziale declaratoria di illegittimità della norma, di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991 - può essere proposta non solo avverso le sentenze, ma anche avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 375 cod. proc. civ. - ancorché rese in camera di consiglio, da parte delle Sezioni Unite, con riguardo a ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - , particolarmente quando tali ultimi provvedimenti pronunciano una condanna definitiva (nella specie, per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.), nel caso in cui l'errore revocatorio riguardi atti che la Corte, con indagine di fatto, ha il potere - dovere di esaminare direttamente e sempre che la decisione adottata sia la conseguenza di tale errore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)