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Sez. 2, Sentenza n. 55 del 10/01/1976 (Rv. 378685 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - PRESCRIZIONE - PIU LUNGA PER L'ILLECITO PENALE - APPLICABILITA ALL'ILLECITO CIVILE - CONDIZIONI - RESCISSIONE PER LESIONE ULTRA DIMIDIUM E DELITTO DI USURA - PRESCRIZIONE STABILITA PER IL REATO - APPLICABILITA ALLA RESCISSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378685-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - PRESCRIZIONE - PIU LUNGA PER L'ILLECITO PENALE - APPLICABILITA ALL'ILLECITO CIVILE - CONDIZIONI - RESCISSIONE PER LESIONE ULTRA DIMIDIUM E DELITTO DI USURA - PRESCRIZIONE STABILITA PER IL REATO - APPLICABILITA ALLA RESCISSIONE - CONDIZIONI.*

Per applicare all'illecito civile la piu lunga prescrizione stabilita per l'illecito penale non basta che nel primo sia eventualmente configurabile un'ipotesi di reato, ma occorre che il fatto che lo sostanzia integri in tutti gli estremi oggettivi e soggettivi, i presupposti di cui la norma incriminatrice richiede l'esistenza per la configurabilita del fatto come reato. Da cio consegue che la sola comunanza del presupposto dello stato di bisogno della vittima e inidonea a determinare la sostanziale coincidenza della fattispecie del contratto rescindibile per lesione ultra dimidium con quella del delitto di usura, giacche la previsione della norma penale include anche la pretesa, sia pure soltanto implicita, del vantaggio usurario da parte dell'agente, mentre la norma civilistica, piu ampia, non richiede come necessario un comportamento diretto a operare sulla Determinazione della volonta del contraente bisognoso, ma valuta come sufficiente all'effetto giuridico rescissorio anche la mera consapevolezza da parte del contraente avvantaggiato di trarre dalla stipulazione del contratto una immoderata utilita economica grazie allo stato di bisogno della controparte. (V 2918/75, mass n 376973; 697/70, mass n 345922).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1449, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)