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Sez. 3, Sentenza n. 2918 del 28/07/1975 (Rv. 376973 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE BREVE APPLICABILE - FATTO ILLECITO DEDOTTO IN GIUDIZIO E FATTISPECIE IPOTIZZATA IN UNA NORMA PENALE INCRIMINATRICE - RAFFRONTO - NECESSITA - COINCIDENZA - TERMINE BREVE STABILITO DALLA LEGGE PER IL REATO - APPLICABILITA - NATURA PRIVATISTICA DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376973-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE BREVE APPLICABILE - FATTO ILLECITO DEDOTTO IN GIUDIZIO E FATTISPECIE IPOTIZZATA IN UNA NORMA PENALE INCRIMINATRICE - RAFFRONTO - NECESSITA - COINCIDENZA - TERMINE BREVE STABILITO DALLA LEGGE PER IL REATO - APPLICABILITA - NATURA PRIVATISTICA DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - IRRILEVANZA.*

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivato da fatto illecito, il giudice, al fine di accertare se sia applicabile, in luogo della prescrizione quinquennale o di quella biennale stabilite dai primi due commi dell'art 2947 cod civ, la piu lunga prescrizione penale ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, deve operare un raffronto tra il fatto illecito dedotto in giudizio e la fattispecie ipotizzata in una norma penale incriminatrice: il fatto illecito civile e costituito da un comportamento, commissivo od omissivo, e da un evento che sia in rapporto di causalita con quel comportamento, dal quale deriva il danno di cui si chiede il risarcimento; la fattispecie ipotizzata in una norma penale incriminatrice consiste nell'oggettivita materiale del reato, che, al fine di detto raffronto, va ristretta al fatto reato, del quale sono elementi costitutivi un comportamento, commissivo od omissivo, ed un evento, consistente in una modificazione della realta esteriore, che sia in rapporto di causalita con quel comportamento, nonche i presupposti del fatto, cioe le situazioni e le circostanze di diritto o di fatto, antecedenti al comportamento, delle quali la norma penale incriminatrice richiede l'esistenza per la configurabilita del fatto (comportamento ed evento) come reato. Quando il raffronto accerti la coincidenza tra il fatto illecito dedotto in giudizio ed il fatto reato ipotizzato in una norma penale incriminatrice, si verifica l'ipotesi di cui alla prima parte del terzo comma dell'art 2947 cod civ, cioe 'il fatto e considerato dalla legge come reatò; e percio il diritto al risarcimento del danno prodotto dal fatto illecito e soggetto al termine di prescrizione stabilito dalla legge penale per il reato. Il raffronto non va operato tra l'interesse pubblico tutelato dalla norma penale incriminatrice ed il concreto interesse privato che la norma civile tutela qualificandolo diritto al credito di risarcimento del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)