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Sez. 1, Sentenza n. 697 del 17/03/1970 (Rv. 345922 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI - ELEMENTO PSICOLOGICO - CONSAPEVOLEZZA DELL'APPROFITTAMENTO - NECESSITA - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELL'AZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345922-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI - ELEMENTO PSICOLOGICO - CONSAPEVOLEZZA DELL'APPROFITTAMENTO - NECESSITA - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELL'AZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE.*

Per configurare l'ipotesi di rescindibilita del contratto per lesione non basta, sotto l'aspetto soggettivo, la mera conoscenza, da parte del contraente avvantaggiato, dello stato di bisogno dell'altro contraente, ma occorre anche la conoscenza dell'approfittamento, ossia la consapevolezza di trarre dalla stipulazione del contratto una immoderata utilita economica. La sentenza, che affermi la sussistenza, in concreto, dell'anzidetto requisito dell'Azione di rescissione, deve, ai fini di un'adeguata motivazione sul punto, contenere una chiara esposizione delle circostanze obiettive prese in esame e, quindi, la logica spiegazione delle ragioni in base alle quali le anzidette circostanze sono state considerate idonee a dimostrare che il compratore, all'atto della stipulazione del contratto, avesse la consapevolezza dell'approfittamento. (V 1972-69, massima n 341161 111-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)