Sez. 2, Sentenza n. 4114 del 09/12/1974 (Rv. 372741 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL PETITUM - SUFFICIENZA DEGLI ELEMENTI DELLA DOMANDA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL PETITUM - SUFFICIENZA DEGLI ELEMENTI DELLA DOMANDA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'apprezzamento sulla sufficienza degli elementi ricavabili dalla domanda ai fini dell'individuazione dell'oggetto della stessa si basa su di una indagine di fatto riservata al giudice del merito. La Corte di Cassazione e abilitata all'espletamento di indagini dirette al riguardo solo quando il giudice del merito abbia omesso l'indagine interpretativa sulla domanda, ma non quando l'abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all'esito dell'indagine. (V 1486'73, mass n 364238; 2528'70, mass n 348831).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)