Sez. 1, Sentenza n. 1486 del 22/05/1973 (Rv. 364238 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL PETITUM - INCERTEZZA ASSOLUTA DELL'OGGETTO - ESTREMI - NULLITA - LIMITI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL PETITUM - INCERTEZZA ASSOLUTA DELL'OGGETTO - ESTREMI - NULLITA - LIMITI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'incertezza sull'oggetto della domanda, per gli effetti dell'art 164 cod proc civ, deve essere assoluta, di guisa che per aversi nullita della citazione e necessario che sia impossibile l'individuazione del predetto elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto. Non ricorre pertanto la nullita della domanda giudiziale per incertezza assoluta dell'oggetto quando il giudice trovi in essa sufficienti elementi per determinarla, e il giudizio relativo alla ricorrenza o meno dell'incertezza di alcuno dei requisiti dell'atto introduttivo del giudizio attiene ad una indagine di fatto e si risolve percio in un apprezzamento di merito che, se correttamente motivato, e insindacabile in Cassazione. (V 2295/69, mass n 341691; 1631/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)