Sez. 5, Sentenza n. 37862 del 24/10/2006 Cc. (dep. 16/11/2006) Rv. 235210 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia dopo la legge n. 45 del 2001 nei confronti dell'imputato - Assunzione prima della scadenza del termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen. - Necessità - Limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
L'utilizzabilità, anche a fini cautelari, delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, successivamente alla L. n. 45 del 2001, nei confronti dell'imputato cui direttamente si riferiscono, richiede che esse siano assunte prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari di cui all'art. 407 cod. proc. pen., salvo che, essendo state ritualmente rese nell'ambito di altro procedimento, a carico cioè di altro indagato, siano state legittimamente acquisite in diverso procedimento a norma dell'art. 238 cod. proc. pen.. Tuttavia, l'inutilizzabilità dovuta alla scadenza dei suddetti termini non riguarda, oltre all'attività compiuta su richiesta dell'imputato nell'ambito della fase subprocedimentale instaurabile a seguito della notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., l'attività suppletiva di indagine che ritualmente sia compiuta una volta esercitata l'azione penale, ex art. 419, comma terzo, cod. proc. pen., la quale si salda senza soluzione di continuità a quella integrativa di cui all'art. 430 cod. proc. pen., secondo il principio della continuità investigativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 quater, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)