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Sez. 3, Sentenza n. 8418 del 14/01/2005 Ud. (dep. 04/03/2005) Rv. 230850 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - termini - durata massima delle indagini - inutilizzabilità degli atti per scadenza del termine | Oggetto della sanzione - Indagini successive alla scadenza del termine - Esclusione - Differenza con l'attività integrativa di indagine espressamente prevista dal codice di rito - Fattispecie in tema di consulenza tecnica.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230850-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - termini - durata massima delle indagini - inutilizzabilità degli atti per scadenza del termine

In materia di termini di durata massima delle indagini preliminari, la sanzione di inutilizzabilità degli atti ai sensi del terzo comma dell'art. 407 cod. proc. pen., riguarda unicamente il compimento di indagini svolte dal P.M. dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, e prima della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto penale, e non ha nulla a che vedere con l'attività investigativa supplementare che il P.M. può espletare secondo quanto espressamente previsto dal codice di rito. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del dibattimento di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico disposto dal P.M. dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e, conseguentemente, la decisione di non ammettere il consulente tecnico a deporre in qualità di teste).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)