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Sez. 2, Sentenza n. 42851 del 21/11/2002 Cc. (dep. 18/12/2002) Rv. 223411 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Dichiarazioni dei c.d. "testimoni di giustizia" - Nuova disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 come modificato dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45 - Termine di centottanta giorni - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223411-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Non è applicabile ai "testimoni di giustizia" la nuova disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito nella legge 15 marzo 1981, n. 82), come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevista per i collaboratori di giustizia, che stabilisce a pena di inutilizzabilità, precisi limiti temporali (180 giorni) per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato la netta distinzione esistente tra le figure del "collaboratore di giustizia" e quella del "testimone di giustizia", in base alla complessiva normativa di riferimento prevista per i secondi, in modo esplicito, nel capo II bis del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, nonché dalla specifica previsione di cui all'art. 16 bis, comma 1 l.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 quater, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)