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Sez. 4, Sentenza n. 4867 del 10/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229377 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Dichiarazioni rese da persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata - Utilizzabilità contro terzi - Esclusione - Verifica della sussistenza di tale qualità - Necessità della iscrizione nel registro delle notizie di reato - Esclusione - Applicabilità del criterio sostanziale della sussistenza di indizi di reità.
Stato
decisa il 2003-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229377-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

Le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale (esistenza di "notizia criminis", iscrizione nel registro degli indagati) ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (affermazione resa in fattispecie nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza fondata sulle testimonianze rese da due vigili urbani nell'ambito di un procedimento ex art. 590 cod. pen., successivamente rinviati a giudizio per cooperazione colposa nello stesso reato, ritenute utilizzabili dalla Corte di appello in assenza di una previa imputazione formale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)