Sez. 2, Sentenza n. 10393 del 03/12/1994 (Rv. 489010 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Patti in deroga ai minimi di tariffa - Nullità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari, che possono consistere nell'"affectio", nella "benevolentia", come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio. Al di fuori di questa ipotesi sono nulli i patti in deroga ai minimi della tariffa professionale. (Nella specie, si è ritenuta la nullità del patto con cui il compenso professionale di un ingegnere per un progetto di lottizzazione era stato subordinato all'approvazione del Comune).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 143, Legge 05/05/1976 num. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)