Sez. 2, Sentenza n. 8787 del 28/06/2000 (Rv. 538115 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Patti in deroga ai minimi di tariffa - Nullità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari che possono consistere nell'"affectio", nella "benevolentia", o in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio. Al di fuori di tali ipotesi i patti in deroga ai minimi della tariffa professionale sono nulli perché contrari a norma imperativa sia per gli ingegneri che per gli architetti.
Riferimenti normativi: Legge 05/05/1976 num. 140, Legge 03/04/1958 num. 143, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)