Sez. 2, Sentenza n. 21251 del 10/10/2007 (Rv. 600037 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Patti in deroga ai minimi di tariffa - Nullità - Limiti - Condizioni - Motivazione - Fattispecie relativa ad attività svolta dal mese di novembre 1996 al mese di marzo 1997.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
La onerosità del contratto d'opera professionale, che in genere ne costituisce elemento normale, come risulta dall'articolo 2233 cod. civ., non ne integra un elemento essenziale, nè può essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben possono prevedere espressamente la gratuità dello stesso, per i motivi più vari, come l'"affectio" o la "benevolentia" ovvero ragioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio. Ne consegue che, soltanto al di fuori di dette ipotesi, il patto in deroga ai minimi della tariffa professionale sarebbe nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la validità di un contratto d'opera professionale gratuito avente per oggetto i pareri su questioni fiscali ed informatiche espressi da un dottore commercialista e docente universitario durante una rubrica televisiva, andata in onda nel periodo da novembre 1996 a marzo 1997, a fronte dei quali venivano trasmessi "curriculum" e "credenziali" del predetto commercialista/docente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)