Sez. 1, Sentenza n. 11095 del 06/10/1999 (Rv. 530474 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO | Retroattività fissata dall'art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Portata - Condizioni - Presupposti - Delimitazione della possibilità di ottenere il recupero di somme già versate - Presupposti - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO
In deroga al principio generale secondo cui l'imposta di registro è soggetta alla normativa dell'epoca della formazione e registrazione dell'atto, l'art. 79, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 assegna retroattività alle disposizioni del d.P.R. citato le quali risultino più vantaggiose per il contribuente, quando sia in corso una controversia, ovvero non si sia ancora verificata decadenza dell'Amministrazione dalla formulazione di ulteriori pretese impositive. La stessa norma in questione limita poi la possibilità di ottenere, sulla scorta della nuova disciplina, il recupero di somme versate, ai soli casi in cui sia pendente in proposito controversia o sia stata presentata istanza di rimborso. Una tale difformità di trattamento discendente da tale ultima disposizione, nella parte in cui essa finisce per considerare influente la pendenza di una contesa giudiziale sulla doverosità del pagamento in precedenza eseguito, non può ledere nemmeno astrattamente i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, viste la obiettiva diversità e non equiparabilità delle situazioni in cui sia aperto - o meno - il dibattito sul rapporto tributario, la ragionevolezza di una discriminazione correlata al dato estrinseco dell'insorgenza e persistenza di un processo di controllo giudiziale sul rapporto sostanziale, l'inevitabilità di una divergente regolamentazione di vicende simili ma differenziate dal fattore tempo, a fronte di mutamenti del quadro normativo.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)