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Sez. 5, Sentenza n. 15191 del 23/06/2010 (Rv. 613914 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO | Art. 79, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione - Retroattività delle disposizioni più favorevoli - Rimborso delle imposte già pagate - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613914-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO

In tema di imposta di registro, l'art. 79, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui prevede - dopo aver disposto l'efficacia retroattiva delle disposizioni più favorevoli ai contribuenti alla generale condizione che, dalla data di entrata in vigore del medesimo d.P.R. penda la relativa controversia - che "al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso", deve essere interpretato nel senso che al rimborso dell'imposta di registro già pagata si fa luogo a condizione che, nel caso in cui il pagamento sia stato preceduto da un provvedimento impositivo ritualmente notificato al contribuente (avviso di accertamento di liquidazione), sia pendente, alla data dell'1 luglio 1986, controversia sul relativo rapporto tributario, e, quindi, il provvedimento stesso sia stato tempestivamente impugnato; nel caso, invece, in cui l'imposta sia stata riscossa mediante versamento diretto o, comunque, pagata in mancanza di provvedimento di imposizione, a condizione che sia stata tempestivamente presentata, entro la data anzidetta, la domanda di restituzione dell'imposta stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo l'applicabilità della disposizione più favorevole contenuta nel d.P.R. n. 131 del 1986 in quanto nella specie l'istanza di rimborso era stata presentata entro il termine di decadenza triennale, ma dopo l'entrata in vigore del citato d.P.R.)

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)